Quanto costano le indagini per la Tutrela dei marchi e Brevetti a Milano?
I coi pr queste indgini variano in base alla complesita' delle stesse. Comunqie il costo minomo e' di euro 1.400 oltre iva piu eventuali spese fuori dalla provincia di Milanio.
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Tutela e protezione di marchi e brevetti.
La globalizzazione dei mercati e l’alta tecnologia hanno stravolto tutte le attività!
Le imprese sono sempre più a rischio di attività illecite, violazione, contraffazione dei Marchi e Brevetti, marchi commerciali, brevetti industriali, copyright, prototipi, spionaggio industriale, concorrenza sleale, infedeltà dei soci, dei dipendenti e deipartner commerciali. Tale fenomeno, sta assumendo proporzioni sempre più imponenti e colpisce tutti i settori economici, provocando ingenti danni alle aziende.
L’agenzia IDFOX SRL è leader nelle investigazioni aziendali con indagini a tutela dei marchi e dei brevetti, concorrenza sleale, difesa intellettuale dei progetti, indagini a difesa di marchi commerciali, dei brevetti industriali, della produzione, della vendita, delle importazioni, delle esportazioni, della tutela e della protezione.
Tutte le nostre investigazioni aziendali, documentano l’infedeltà e il trasferimento di eventuali know-how e conoscenze aziendali a terzi; violazione dei marchi e brevetti, contraffazione e commercializzazione, permettendovi di agire legalmente con le normative in materia di contraffazione come previsto dall’art. 473 c.p. secondo il quale chiunque contraffà o altera i marchi (registrati o comunque depositati in attesa di registrazione) o i segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, o fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati è punito con la reclusione e con la multa; nonché la violazione di informazioni aziendali riservate protette dalla legge e in possesso di un’impresa, sono dolosamente portate a conoscenza di altri soggetti, generalmente aventi attività economica concorrenziale. Tali informazioni vanno a costituire il Know-How aziendale, così come definito dall’art. 10 1)-4) del Reg. CE n.96/240, del 31 gennaio 1996: si tratta di informazioni tecniche, tecnologiche, finanziarie, commerciali, e di marketing.
Le indagini sulla contraffazione vengono svolte per accertare ed evitare che i diritti di proprietà industriale ed intellettuale vengano violati, alimentando così il mercato del falso.
La corretta prevenzione è da sempre lo strumento indiscusso, per tenere sotto controllo lo stato di salute e l'integrità aziendale.
Tutte le nostre indagini aziendali a tutela del marchio e brevetti, per combattere la contraffazione marchi, brevetti e modelli sono documentate con dettagliata relazione tecnica corredata di foto, video, testimonianze, ed altri documenti raccolti e rilasciata per uso legale.
Perché scegliere l’agenzia IDFOX SRL?
Perché da oltre 20 anni, siamo Leader nel nostro settore, siamo altamente specializzati, professionali RISERVATI e CONCRETI!
Non esitate a mettervi in contatto per richiedere un preventivo o consulenza.
IDFOX SRL Via Luigi Razza 4 – 20124 Milano
P.IVA 09741640966
Telef. 02344.223 (r.a.) h/24 Tel.025460600
Di seguito le nostre principali indagini aziendali:
- Tutela marchi e brevetti;
- Difesa marchi e brevetti;
- Violazione commercializazione marchi;
- Violazione proprietà intellettuale;
- Contraffazione marchi e brevetti;
- Concorrenza sleale;
- Controspionaggio industriale;
- Indagini su fuga notizie;
- Insider trading;
- Sviamento clientela;
- Controlli fiduciari su aziende e persone;
- Verifiche comportamentali e collegamenti con società concorrenti;
- Sopralluoghi e rilevamenti documentali;
- Tutela contro lo spionaggio industriale;
- Infedeltà soci e dipendenti;
- Assenteismo soci e dipendenti;
- Infedeltà professionale;
- Indagini su frode assicurative;
- Verifica pre assuntiva;
- Bonifiche telefoniche ed ambientali;
- Investigazioni tecniche scientifiche;
- Perizie e consulenze tecniche di parte.
L’agenzia investigativa IDFOX SRL svolge una serie di perizie tecniche ed è collegata con un gruppo di esperti consulenti tecnici iscritti all’Albo dei CT e dei periti del Tribunale per:
(Abbigliamento ed Accessori- Argenteria- Oreficeria- Orologeria- Elettronica ed Informatica – Belle Arti – Antiquariato – Medici – Psicologi - Meccanica – Elettrica – Chimica – Combustibili – Automezzi – Antinfortunistica Stradale - Edilizia – Impiantistica - Attività Marittime – Aeree – Trasporti – Tecnica Assicurativa)
Normative fondamentali in materia di violazione dei marchi:
Normative fondamentali in materia di violazione dei marchi:
- contraffazione del marchio ex art. 473, c.p.
(l'art. 473 c.p. prevede: "Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni).
- commercio di prodotti con marchio contraffatto ex art. 474, c.p.
- commercio di prodotti con marchio mendace ex art. 517, c.p.
- secondo l’art. 514 del codice penale : chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati cagiona un documento all'industria nazionale.
Le Indagini a tutela dei marchi e brevetti sono finalizzata a rivelare gli autori e le dinamiche attuate per compiere il dolo. Con la legge del 17 maggio 1991 n. 157, è stato introdotto nel nostro ordinamento il divieto di sfruttamento in Borsa di informazioni riservate, in attuazione alla direttiva CEE n. 89/592 del 13 novembre 1989. Le nostre indagini sono finalizzate ad accertare l’esistenza di elementi ad eventuale conferma dell’illecito di insider trading.
Di seguito riportiamo alcune notizie di stampa relative alla contraffazioni dei marchi e brevetti:
Burberry contro la contraffazione: causa per 100 milioni di dollari.
Il mercato del falso non vede periodi di crisi, anzi, forse proprio nei periodi di crisi aumenta a dismisura. In più internet non ha fatto altro che facilitarne la diffusione planetaria. Prima, se si voleva acquistare qualcosa di falso, lo si poteva certamente fare, ma non con l’estrema facilità di oggi.
Attualmente basta una carta di credito, o più facilmente un conto paypal, e nient’altro. Nel giro di circa un mesetto, o qualcosa in più, la vostra fintissima borsa arriverà direttamente dalla Cina a casa vostra.
Burberry vince contro i falsari
Le grandi Maison lamentano continue perdite a causa del mercato del contraffatto, e di ciò incolpano principalmente la Cina. Tra i casi noti di cause miliardarie vinte possiamo sicuramente ricordare la Maison Hermes, che pochissimo tempo fa ha vinto a sua volta una causa milionaria, ma al momento non è la sola. Anche Burberry ha da pochissimo vinto una causa di 100 milioni di dollari contro un gruppo di falsari cinesi. Burberry vince contro la contraffazione del marchio.
La sentenza favorevole nei confronti di Burberry arriva direttamente dalla Corte Federale di Manhattan. Il motivo è semplice: è stato ritenuto un tentativo di vendere, da parte di siti cinesi, materiale scadente utilizzando come mezzo il marchio. Il risarcimento non è stato l’unica vittoria del marchio inglese, più di 236 domini sono stati messi preventivamente sotto inchiesta e molti siti di commercio online sono stati ovviamente bloccati.
Samsung ha violato quattro brevetti Apple.
La sentenza della ITC mette a rischio la vendita dei Galaxy negli USA. Poche ore fa, la ITC (International Trade Commission degli USA) ha emesso una sentenza sfavorevole a Samsung, condannata per aver infranto quattro brevetti appartenenti ad Apple.
Il giudice della ITC ha infatti decretato la violazione, da parte di Samsung, di tre brevetti di utilità e un brevetto di design: se la sentenza venisse confermata da altri 6 membri della commissione, Samsung rischierebbe il blocco delle vendite negli USA per i suoi terminali della serie “Galaxy”, sia smartphone che tablet.
La decisione è il frutto di una denuncia fatta alla ITC da Apple nel luglio del 2011 come contro-accusa nei confronti di Samsung che, a sua volta, aveva chiesto un’indagine su iPhone e iPad per la violazione di alcuni brevetti wireless. La ITC fece subito cadere le accuse di Samsung per brevetti “troppo generici”, mentre ha continuato ad indagare sulla denuncia di Apple. Il risultato odierno è quindi un importante punto a favore di Apple nella battaglia legale contro il colosso sudcoreano.
La Guardia di Finanza fa irruzione all'Eicma .
Denunciate cinque persone, chiusi due stand di ditte cinesi . Copiavano senza pudore la "nostra" Vespa: la contraffazione non conosce confini. Così in occasione della 70esima fiera del ciclo e del motociclo Eicma in corso a Rho (Milano), i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato 6 Vespa esposte in cinque stand diversi. Scooter uguali, nelle linee, alla Vespa Gt della Piaggio. L'intervento delle Fiamme Gialle, effettuato ancor prima dell'apertura al pubblico della fiera, ha portato al sequestro dei mezzi cinesi esposti: i veicoli battezzati Roman e Model WL 101 Z, saranno sottoposti a ulteriori controlli tecnici anche di natura meccanica. Per il reato di contraffazione sono stati denunciati due italiani, due cinesi e un tedesco.
Anche lo scorso anno l'intervento della Guardia di Finanza aveva scongiurato l'esposizione di un 'clone' dell'Mp3 della casa di Pontedera da parte di un brand cinese. "Nessuno stand - spiegano all'EICMA - è stato pertanto posto sotto sequestro né sigillato.
La predetta azione ha solo comportato l'inevitabile chiusura di due stand cinesi in quanto, predetti stand, esponevano unicamente i prodotti oggetto di contraffazione". "EICMA è l'esposizione più importante al mondo per moto e scooter, la miglior vetrina per le nostre aziende che competono correttamente sui mercati di tutto il mondo e che, con grandi sacrifici, investono risorse nella ricerca e sviluppo di sempre nuovi prodotti. È perciò importante che tutte le aziende del settore presenti ad EICMA rispettino le regole della sana e virtuosa competizione imprenditoriale, senza cercare facili scorciatoie che danneggino gli imprenditori onesti e virtuosi. EICMA - conclude il presidente Capelli - collabora da anni con la Guardia di Finanza al fine di assicurare la più ampia tutela alle Aziende Espositrici".
Nestlé perde la causa delle capsule.
La multinazionale aveva denunciato la Vergnano per uso illegittimo del marchio.
TORINO - L'azienda piemontese Caffè Vergano potrà continuare a produrre le capsule Espresso1882. Il Tribunale di Torino, infatti, non ha accolto le richiesta della multinazionale svizzera Nestlé, che voleva proibire alla Vergnano la produzione e la diffusione delle capsule su cui era scritto "compatibili con le macchine Nespresso". L'accusa era "presunta contraffazione dei propri marchi Nespresso e l'uso illegittimo del marchio". La Nestlé aveva inoltre chiesto al giudice di autorizzare il sequestro di tutte le capsule per caffè espresso di Vergnano, delle loro confezioni e di ogni materiale pubblicitario. Tuttavia, il Tribunale di Torino ritiene "non sussistente" la contraffazione dei brevetti Nestlé, nè la contraffazione del marchio Nespresso in quanto - come spiega la società piemontese in una nota - il marchio Espresso1882 ha una sua peculiare originalità. In particolare, il Tribunale, oltre alla piena legittimità della commercializzazione delle capsule Caffè Vergnano, anche la legittimità dello slogan pubblicitario "L'alternativa c'è. È italiano, È buono, È al supermercato, È sotto casa", con il quale il torrefattore piemontese aveva reso noto il prodotto.
Unica modifica a carico dell'azienda italiana è la disposizione di sostituire la dicitura "compatibile con le macchine Nespresso" con la più completa dicitura "capsule compatibili con le macchine Citiz, Lattissima, Pixie ed Essenza, di produzione Nespresso".
L’Ariston vince la causa a Shanghai per la contraffazione del marchio
Ariston Thermo ha vinto una causa per contraffazione di marchio in Cina. Il tribunale di Shanghai ha riconosciuto la «high reputation» del marchio Ariston in Cina e ha condannato per contraffazione un produttore locale di scaldacqua. Un precedente importante per le aziende del settore.
Secondo Ariston Thermo China Co. Ltd e M&B Marchi e Brevetti srl la sentenza che ha condannato il produttore di scaldacqua Foshan Shunde Arizhu Electric Appliance Co è esemplare, proprio perché riconosce la grande reputazione del marchio: uno status attribuito a pochissime realtà industriali estere e che consente una tutela estesa sul mercato cinese. La contraffazione è stata riscontrata nell’utilizzo di un marchio falsificato molto simile al marchio Ariston (anche se realizzato con nomi composti) sui prodotti, sul web, sull’imballaggio e sul materiale pubblicitario di Foshan; e nell’impiego di una ragione sociale anch’essa molto simile al marchio della società, in grado perciò di confondere i consumatori.
Il Tribunale ha condannato la Foshan a rimuovere il marchio da ogni materiale o prodotto diffuso, alla cancellazione del sito web e modifica della ragione sociale e a pagare all’Ariston un risarcimento danni pari a 300 mila renminbi (circa 30.000 euro). La sentenza inoltre dovrà essere pubblicata su testate giornalistiche nazionali e locali.« Siamo presenti da 25 anni nel mercato cinese e abbiamo una quota importante nel riscaldamento dell’acqua e degli ambienti; Ariston è un marchio molto noto» commenta Paolo Merloni, amministratore delegato della società. «La sentenza è la prima favorevole a un produttore di prodotti di riscaldamento e di comfort. Ora anche i prodotti ad alta tecnologia sono più tutelati e potranno beneficiare di una protezione più estesa del marchio. Un passo fondamentale per investire più serenamente in un paese importantissimo per la nostra strategia di crescita». Ariston Thermo Group è leader nel settore del riscaldamento degli ambienti e dell’acqua, prima al mondo per la produzione di scaldacqua e quarta in Europa nel riscaldamento ambienti, è l’azienda più globale del settore.
La contraffazione del marchio sportivo
E’ recente la notizia di un maxi sequestro -avvenuto al Porto di Gioia Tauro- di 17mila palloni da calcio e da pallavolo contraffatti che riproducevano marchi di titolarità di società sportive famose, quali, fra le altre, la Juventus.
L’operazione è stata portata a termine dall’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro in collaborazione con la Guardia di Finanza.
Sequestrate 8.000 pasticche di viagra contraffatto.
Pesaro, 14 dicembre 2012 - Nella mattinata odierna, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Pesaro, unitamente a personale della Squadra Mobile della Questura, hanno arrestato quattro uomini e una donna, tutti residenti nel Pesarese, perché ritenuti responsabili del reato di ricettazione e detenzione ai fini della vendita di farmaci contraffatti. Si tratta di 8.012 pasticche di viagra, sottoposte a sequestro e risultate, a seguito di analisi tossicologiche, contraffatte. Il sodalizio criminoso aveva costituito una articolata rete di rapporti, ognuno con un ruolo ben preciso, finalizzato alla commercializzazione delle pasticche da effettuare presso i locali della riviera marchigiana e romagnola. Più in particolare, il viagra mescolato con l’ecstasy crea il rave combination, miscela estremamente pericolosa per gli assuntori, che provoca effetti devastanti nel fisico e nella psiche. Le indagini hanno evidenziato la contraffazione del marchio apposto sui prodotti sequestrati e la pericolosità degli stessi, trattandosi di medicinali provenienti dal mercato clandestino, privi di ogni controllo di qualità ed affidabilità. In particolare, le attività di intercettazione hanno rivelato l’intenzione dei malviventi di spacciare il prodotto alterato soprattutto a giovani abituali frequentatori di discoteche e locali d’intrattenimento ad un prezzo di 10 euro circa a pasticca.
(Fonte internet).
Di seguito riportiamo alcune Sentenze relative alla violazione dei marchi e brevetti, nonché concorrenza sleale.
L'art. 2598 c.c. disciplina le forme della concorrenza sleale nell'ambito del Capo I del Titolo X relativo alla disciplina della concorrenza. L'art. 2598 c.c. prevede comportamenti tipici di concorrenza sleale ed una clausola generale idonea ad abbracciare comportamenti, anche non tipizzati, che, tuttavia, integrino gli estremi della concorrenza sleale. Costituiscono comportamenti tipici di concorrenza sleale: l'uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri e l'imitazione servile dei prodotti di un concorrente.
Del pari costituiscono atti di concorrenza sleale la diffusione di notizie ed apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito o l'appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente. L'art. 2598 c.c., come detto, contempla, infine, una clausola generale idonea a ricomprendere tutti gli ulteriori atti di concorrenza sleale non tipizzati. Costituisce, così, concorrenza sleale il valersi di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'azienda altrui. I principali rimedi contro gli atti di concorrenza sleale sono contemplati agli artt. 2599 c.c. e 2600 c.c. dove si prevede che la sentenza che accerta il compimento di atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione edà gli opportuni provvedimenti per eliminarne gli effetti. L'art. 2600 c.c., infine, prevede che chiunque sia danneggiato da atti di concorrenza sleale posti in essere con dolo o colpa possa naturalmente chiedere il risarcimento del danno. La normativa codicistica sulla concorrenza sleale. Codice Civile Art. 2598
Atti di concorrenza sleale.
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [ 2563 ss., 2569 ss.] e dei diritti di brevetto [ 2584 ss.], compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
Art. 2599 Sanzioni.
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti [ 2600].
Art. 2600 Risarcimento del danno.
Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume. Vedi la giurisprudenza sulla concorrenza sleale
Il vasto contenzioso in materia di concorrenza sleale si è occupato, soprattutto, del problema relativo alla riconduzione di determinati comportamenti nell'ambito della concorrenza lecita o di quella sleale. La concorrenza sleale, infatti, presuppone la situazione di concorrenza tra aziende, il reiterarsi dei comportamenti illeciti ed il verificarsi di un danno effettivo. La giurisprudenza ha, poi, avuto modo di concentrarsi soprattutto su specifiche tipologie di atti di concorrenza sleale come, ad esempio, l'imitazione servile di prodotti dell'altrui azienda, lo storno dei suoi dipendenti, lo sviamento di clienti da parte di ex dipendenti o di ex agenti
Concorrenza sleale: la necessità del danno.
La responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c., presuppone che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi della correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l'altrui azienda; pertanto detta responsabilità non opera allorché il giudice accerti che il comportamento denunciato non abbia provocato alcun pericolo di sviamento di clientela in danno dell'imprenditore denunciante. (Fattispecie in tema di uso, da parte di un imprenditore, al fine di reclamizzare infissi anodizzati, del catalogo di un concorrente, produttore di infissi nella fase anteriore all'anodizzazione).
Cassazione civile , sez. I, 02 aprile 2007 , n. 8215
(Fonte Internet).